ARAN: Retribuzione piena del congedo parentale per i dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali

Alla luce delle modifiche apportate all’art.34 del D.Lgs. 151/2001 dall’art.9 D.Lgs 20/2015, si può riconoscere ad un dipendente di un ente del Comparto Regioni e Autonomie Locali la retribuzione piena dei primi trenta giorni di congedo parentale? Anche qualora il figlio abbia superato gli otto anni? Questo il quesito a cui l’ARAN risponde nell’Orientamento Applicativo citato in occhiello. Innanzitutto è opportuno ricordare che la disciplina di miglior favore dell’art.17, comma 5, si muove pur sempre nella cornice legale dell’art.34 del D.Lgs. 151/2001.

Precisato ciò, l’Agenzia per la Rappresentanza Nazionale della PA ritiene che il trattamento economico intero, per il caso in questione, possa essere corrisposto:

  1. prima del compimento del sesto anno di vita del bambino;
  2. solo qualora sussistano le necessarie condizioni reddituali del dipendente e il figlio sia fra i 6 e gli 8 anni d’età.

Per saperne di più e per i riferimenti normativi accedi al documento nell’archivio di PolNews:
Orientamenti applicativi ARAN 13/1/2017 n. RAL_1894

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