Responsabilità per lesioni gravi o gravissime

Per il riconoscimento dell’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 590-bis del codice penale, è necessario che le lesioni stradali non siano esclusivamente causate dall’azione o dall’omissione del colpevole, ma possano essere attribuite anche a fattori esterni, inclusi comportamenti colposi della vittima o di terzi. Il giudice deve valutare se sussistono tali fattori causali esterni e specificare in motivazione gli elementi di fatto su cui si basa tale valutazione. L’attenuante non può essere riconosciuta se il comportamento della vittima è perfettamente lecito e estraneo alla causalità dell’evento colposo, per cui la mancanza di specificità nella motivazione e l’assenza di un’analisi adeguata dei comportamenti delle parti coinvolte possono costituire vizi di legittimità. In tal senso, la pericolosità intrinseca di un’intersezione, se non collegata in modo chiaro e causale alla condotta colposa dell’imputato o al comportamento della vittima, non può essere considerata un fattore rilevante per il riconoscimento dell’attenuante.

Corte di Cassazione Penale sez. IV 13/3/2024 n. 10473

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