Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 9/4/2019, si pronuncia sul giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nel corso di un procedimento civile cautelare – promosso da un soggetto condannato per due reati di cessione e commercializzazione illecita di stupefacenti, che si era visto negare il rilascio della patente di guida dal competente Ufficio della Motorizzazione civile per la «non sussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 120 comma 1° C.d.S.» – l’adito Tribunale ordinario di Torino, premessane la rilevanza, ha sollevato, sotto duplice profilo, questioni di legittimità costituzionale del predetto art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica):
«a) con riferimento agli articoli 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 7 Convenzione […] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui prevede l’applicazione dei commi 1° e 2° a persone condannate per reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94;
b) con riferimento agli articoli 3, 16, 25, 111 Cost., nella parte in cui prevede la revoca e il diniego della patente quale conseguenza automatica di una condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 testo unico n. 309/1990, a prescindere da ogni valutazione sulla gravità del reato e sulle pene in concreto comminate».
La Corte Costituzionale:
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e in riferimento agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost., sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della CEDU, e in riferimento agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di Torino, con la medesima ordinanza.
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