Regime e documentazione da tenere a bordo degli autobus

I trasporti internazionali di persone su strada si distinguono in: servizi regolari internazionali (servizi di linea di trasporto di persone con autobus) e  servizi occasionali internazionali (servizi di  noleggio con conducente di trasporto di persone con autobus).

Per quanto riguarda la normativa di riferimento per i servizi occasionali internazionali:

•per i Paesi appartenenti alla UE, i trasporti internazionali di persone (inclusi i servizi occasionali) sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;

•con la Svizzera, la Comunità europea nel 1999 ha concluso un accordo anche in materia di trasporto su strada di persone (inclusi i servizi occasionali)[1];

•con alcuni Paesi non appartenenti alla UE[2], la Unione europea ha concluso un accordo multilaterale (accordo Interbus), attualmente limitato alla disciplina  dei servizi occasionali;

•la Repubblica Italiana per disciplinare i trasporti internazionali di persone su strada ha concluso accordi bilaterali con diversi Paesi non appartenenti alla UE[3] . Con altri Paesi non appartenenti alla UE  non esiste alcun accordo internazionale bilaterale in vigore, ad esempio quelli riportati in nota 3.

Qualora i Paesi non appartenenti alla UE -ancorché l’Italia abbia concluso con essi un accordo internazionale bilaterale in materia di trasporto internazionale su strada di persone- abbiano aderito all’accordo Interbus, per quanto riguarda i servizi occasionali si applica quest’ultimo accordo multilaterale.

I servizi occasionali sono distinti in differenti tipi:

• “circuiti a porte chiuse” (e cioè, effettuati mediante uno stesso autobus che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di persone e lo riconduce al luogo di partenza, che si trova sul territorio dello Stato in cui è stabilito il vettore che esegue il trasporto);

• “servizi con viaggio di andata a veicolo carico e viaggio di ritorno a veicolo vuoto”, il cui luogo di partenza  si trova sul territorio dello Stato in cui è stabilito il vettore che esegue il trasporto;

• “servizi con viaggio di andata a veicolo vuoto e viaggio di ritorno a veicolo  carico”, il cui luogo di partenza si trova sul territorio dello Stato in cui è stabilito il vettore che esegue il trasporto;

• altri tipi di servizi internazionali occasionali.

La composita disciplina internazionale sopra citata prevede diversi regimi a seconda se i differenti tipi di servizi occasionali siano o meno liberalizzati e differente documentazione da tenere a bordo:

– i servizi occasionali liberalizzati, tra cui rientrano – ai sensi della normativa internazionale vigente – anche il transito di servizi occasionali liberalizzati e, di norma, le operazioni di spostamento  di autobus a vuoto per la sostituzione di autobus danneggiati o guasti, che per il loro svolgimento richiedono di tenere a bordo dell’autobus:

• un foglio di viaggio dei 25 costituenti, in duplice copia, il documento di controllo 700 AP2[4], qualora si tratti di servizi occasionali nell’ambito UE o con il Principato di Monaco;

• un foglio di viaggio dei 25 costituenti, in duplice copia, il documento di controllo 800 AP2[5] e la lista dei passeggeri, redatta dal vettore, qualora si tratti di servizi occasionali  che si svolgono con Paesi aderenti all’accordo Interbus o con i quali[6] è stata presa tale intesa nell’ambito dell’attuazione di un accordo internazionale bilaterale in materia;

• la lista dei passeggeri, redatta dal vettore, qualora si tratti di servizi occasionali  che si svolgono con Paesi  con i quali è stata presa tale intesa nell’ambito dell’attuazione di un accordo internazionale bilaterale in materia;

– i servizi occasionali  soggetti a regime autorizzatorio, che per il loro svolgimento richiedono di tenere a bordo dell’autobus alternativamente:

• un’autorizzazione rilasciata, tramite lo Stato di stabilimento del vettore[7], dallo Stato di destinazione del servizio, che rientra in un determinato contingente di autorizzazioni scambiate annualmente tra le Parti[8] di un accordo internazionale bilaterale (c.d.  autorizzazione di tipo “A)”, oppure

• un’autorizzazione rilasciata per uno specifico servizio occasionale, tramite lo Stato di stabilimento del vettore[9], dallo Stato di destinazione del servizio (c.d. autorizzazione di tipo “B”), contestualmente alla lista dei passeggeri redatta dal  vettore,  come previsto dall’accordo Interbus, dagli accordi internazionali bilaterali e per tutti i servizi occasionali  in caso di assenza di accordo internazionale in materia.

Se i servizi occasionali hanno come destinazione o transito un altro Stato membro della UE, oppure se essi sono svolti in forza dell’accordo Interbus, è necessario tenere a bordo dell’autobus anche copia conforme della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di persone. Di fatto, ciò vale per la totalità dei servizi occasionali fino ad oggi svolti.

In allegato si mette a disposizione una tabella riepilogativa dei regimi che regolamentano i servizi occasionali aggiornata al 3 settembre 2018.

————

[1] Accordo internazionale UE-Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e ratificato, in Italia, con legge 15 novembre 2000, n. 364

[2] Aderiscono all’accordo Interbus: Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Moldova, Montenegro, Turchia ed Ucraina. Con tutti questi Paesi l’Italia ha un accordo bilaterale ma la disciplina  che si applica è quella Interbus.

[3] Paesi extra UE aventi con l’Italia un accordo bilaterale vigente: Albania, Algeria, Armenia, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Kazakhstan, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldova , Montenegro, Federazione russa, Repubblica di San Marino, Serbia, Turchia, Ucraina e Uzbekistan. Paesi extra UE non aventi con l’Italia un accordo bilaterale in materia di autotrasporto vigente sono, tra gli altri, Giordania, Iran per viaggiatori, Israele per viaggiatori, Kirghizistan, Tunisia per viaggiatori.

[4] Rilasciato  ai vettori italiani  dagli UMC  del capoluogo della Regione in cui gli stessi hanno sede legale

[5] Rilasciato ai vettori italiani  dagli UMC  del capoluogo della Regione in cui gli stessi hanno sede legale

[6] (Principato di) Andorra, Kosovo e Serbia

[7] Ai vettori italiani rilasciate tramite la Div. 2 della DG TSI

[8] Bielorussia, Georgia, Kosovo e (Federazione di)  Russia

[9] Ai vettori italiani rilasciate tramite la Div. 2 della DG TSI

RIEPILOGO REGIMI PER SVOLGERE SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *