Redazione del verbale di contestazione
Il verbale notificato può essere redatto anche in un tempo successivo rispetto all’accertamento della violazione.
E’ consentito all’agente accertatore, che si trovi in condizioni di tempo o di luogo tali da non consentire l’immediata contestazione, di provvedere alla redazione del verbale di contravvenzione anche in un momento successivo a quello dell’effettiva violazione, purché la notificazione del verbale al responsabile dell’infrazione o all’obbligato in solido avvenga comunque nel termine di 90 giorni previsto dall’art. 201 primo comma del Codice della Strada.
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