Reato di fuga: punibile anche a titolo di dolo eventuale
Dopo aver tamponato un motociclista e averne causato la caduta, l’imputato è sceso dall’auto per aiutare il centauro a rimettersi in piedi, salvo poi allontanarsi dal luogo dell’incidente con la scusa di parcheggiare meglio l’auto. Il tutto evitando di fornire le proprie generalità e senza permettere l’identificazione propria o del veicolo. Condannato ai sensi dell’articolo 189, comma 6 del Codice della Strada, presenta ricorso lamentandone l’inesatta applicazione. L’imputato, secondo il parere della difesa, non sarebbe stato consapevole di avere procurato un danno all’altra persona. Non verrebbero così soddisfatti i presupposti per l’applicazione del comma 6 (applicabile in caso “incidente con danno alle persone”).
L’articolo 189 C.d.S. obbliga gli utenti della strada a fermarsi in caso di incidente, allo scopo di rendersi riconoscibili e mettere in sicurezza la circolazione stradale, per quanto possibile. La condotta dell’imputato, allontanatosi senza permettere la propria identificazione e riconosciuto in seguito solo grazie al numero di targa della sua auto, è ben punibile ai sensi del citato articolo.
Per quanto riguarda il reato di fuga, i giudici della Cassazione mettono in evidenza come questo sia punibile anche a titolo didolo eventuale. È sufficiente allontanarsi con la consapevolezza di aver causato un sinistro in cui potrebbero essersi verificati danni alle persone per il configurarsi del reato.
Consulta la sentenza della Cassazione n. 53325, del 15.12.2016
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