Rateizzazione e dissequestro del veicolo ex articolo 193 del codice della strada

L’art. 193 codice della strada prevede l’obbligo entro sessanta giorni del pagamento della sanzione e del pagamento del premio assicurativo per sei mesi, al fine di ottenere la restituzione del veicolo. È consentita la rateizzazione della sanzione pecuniaria nel rispetto dell’art. 202-bis e, se sì, si può derogare al termine dei sessanta giorni per la restituzione del veicolo e in tal modo evitare la confisca

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