Quando si procede al rilievo foto-dattiloscopico
Il comma 2 dell’art. 349 c.p.p. prevede che la polizia giudiziaria proceda ai rilievi fotodattiloscopici, obbligatoriamente, nelle seguenti circostanze:
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Il comma 2 dell’art. 349 c.p.p. prevede che la polizia giudiziaria proceda ai rilievi fotodattiloscopici, obbligatoriamente, nelle seguenti circostanze:
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