Pubblica sicurezza: interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
Corte di Cassazione Penale sez. VI 10/6/2022 n. 22783 – Pubblica sicurezza – Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
Un referente di un movimento anarchico era stato condotto a giudizio per avere organizzato due manifestazioni, una non autorizzata né preavvisata, l’altra autorizzata ma non debitamente preannunciata, con il risultato che, in entrambe le occasioni, era stato bloccato il traffico in un orario di punta, con le difficoltà per i cittadini che sono ben facilmente comprensibili. Sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello avevano condannato l’uomo alla pena di giustizia per avere violato i precetti penali di cui agli articoli 340 c.p. e 18 TULPS.
L’esponente anarchico ha inteso contestare in Cassazione le condanne inferte dai giudici del merito.
Ferma la rilevanza di un’alterazione anche temporanea del servizio, essa deve tuttavia rivestire un’oggettiva significatività, risultando così esclusi dalla sfera di operatività della fattispecie incriminatrice in questione i casi in cui la condotta contestata – giusta la terminologia usualmente adottata – si sia risolta nell’interruzione o nell’alterazione della regolarità di “un singolo atto…, senza che tale comportamento abbia inciso in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell’ufficio”.
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