Procedura di riscossione in caso di fallimento della società obbligata in solido

IL CASO

A seguito notificazione di verbale di contestazione di violazione al codice della strada eseguita a mezzo PEC al proprietario di un veicolo (l’obbligato in solido è una SRL), rispondeva il Curatore Fallimentare il quale riferiva che la società in questione è fallita in data 12/08/2020 con Sentenza del Tribunale e che il veicolo oggetto d’infrazione non è stato acquisito all’attivo fallimentare. Il medesimo Curatore evidenziava altresì che in data 25/01/2021 veniva trascritto al PRA il procedimento concorsuale sul veicolo stesso allegando il relativo CDPD. Nella Sentenza Fall. il termine indicato per il deposito ammissione allo stato passivo era il 21/11/2020.

Quale procedura è opportuno adottare?

 

Il problema della corretta ricostruzione dei comportamenti operativi da seguire in presenza di fallimento od altra procedura concorsuale rappresenta uno dei problemi più sentiti dai vari addetti agli uffici dell’Ente creditore, sempre preoccupati di fronte a normative apparentemente oscure e, soprattutto, sostanzialmente lontane dalle proprie competenze professionali. E non si corre davvero il rischio di sbagliare se si afferma che, in concreto, ciò che solitamente viene fatto dall’ufficio è semplicemente prendere atto dell’apertura del fallimento (od altra procedura para-fallimentare), ovvero della mera comunicazione in tal senso di un curatore fallimentare e procedere di conseguenza all’automatica archiviazione sostanziale della pratica senza l’attivazione di alcuna procedura.
In verità, invece, la presenza e la conoscenza di una dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale dovrebbe, al contrario, semplificare (o quanto meno non complicare) gli adempimenti affidati alla responsabilità dell’ufficio.

Sul punto l’articolo 33 del D.lgs. 112/1999, relativo agli adempimenti dei concessionari (oggi ADR) nelle procedure concorsuali, si limita a precisare che in presenza di procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e al D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 come da ultimo modificati dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2013, n. 134 l’Ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all’insinuazione del credito in tali procedure.

Il legislatore è chiaro nell’attribuire all’Ente creditore il mero compito di iscrivere a ruolo il credito senza avventurarsi in difficili ed oscure (per gli uffici dell’Ente creditore) procedure di ammissione al passivo, assegnando al concessionario/agente della riscossione (ADR) ogni successivo onere di insinuazione del credito.
Pertanto, a fronte di comunicazioni di qualsiasi contenuto provenienti dal curatore del fallimento, l’Ente creditore si limiterà, ex articolo 33 del D.lgs. 112/1999 a formare il ruolo, senza essere tenuto a fornire ulteriori spiegazioni o comunicazioni aggiuntive al curatore, al quale potrà al massimo essere trasmessa una nota con cui si preannuncia la prossima iscrizione a ruolo.
Se questa è la procedura più logica e che si consiglia di seguire, potrebbe però verificarsi l’eventualità di dover agire tempestivamente, non potendo attendere i lunghi e i tempi derivanti dalla formazione del ruolo. In questa marginale eventualità l’ufficio dovrebbe allora attivarsi per curare le operazioni di insinuazione al passivo nella massa fallimentare ed attendere in posizione di creditore chirografario l’eventuale distribuzione della percentuale spettante all’Ente creditore, astenendosi, al contrario di quanto prima visto in costanza di procedura ordinaria, dall’iscrivere il credito a ruolo.

E così, volendo o dovendo agire in questo modo, l’ufficio deve in sintesi adottare i seguenti comportamenti operativi:

  • prendere atto della formale apertura di una procedura fallimentare;
  • acquisire copia della sentenza del Tribunale di dichiarazione del fallimento o apertura di altra procedura concorsuale;
  • acquisire formalmente dal curatore la data fissata per la verifica e la formazione della massa passiva;
  • procedere, se ancora tempestivi, alla redazione di un atto formale di insinuazione al passivo con cui si precisi la ragione del credito, si dia atto della formazione del titolo esecutivo e si quantifichi la somma, aggiungendo ogni eventuale spesa richiesta dalla procedura;
  • presentarsi il giorno della data fissata per la verifica e la formazione della massa passiva e depositare il documento di cui sopra.

Ove, invece, la notizia dell’eventuale fallimento pervenga dopo la data fissata per la verifica dello stato passivo, sarà allora compito dello stesso ufficio curare le pratiche per l’insinuazione tardiva. In entrambi i casi si tratterà, in seguito, di attendere gli sviluppi successivi, avendo cura di non avviare quella posizione a procedura esecutiva.
Le cose, da un punto di vista procedurale, si semplificano ulteriormente laddove poi ogni notizia circa l’esistenza (anche pregressa) di una situazione fallimentare sia acquisita dopo la formazione del ruolo o la notifica dell’ingiunzione fiscale.
In fase esecutiva, infatti, l’articolo 33 del D.lgs. 112/1999 e l’intero capo IV del Titolo II del D.P.R. 602/1973 confermano l’attribuzione di ogni competenza e connesse responsabilità agli agenti della riscossione e ai concessionari.
Per i fini di nostro interesse merita ricordare che:

  • l’articolo 87 del D.P.R. 602/1973 autorizza il concessionario (oggi ADR) a presentare istanza di fallimento ai sensi dell’articolo 6 del R.D. 16/03/1942, n. 267 per conto dell’Agenzia delle Entrate, precisando ulteriormente che se a seguito di tale istanza il debitore è dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, ADR, chiede, sempre per conto dell’Agenzia delle Entrate, l’ammissione al passivo della procedura. Se all’agente della riscossione viene comunicata la proposta di concordato ai sensi degli articoli 125 e 126 della legge fallimentare provvede immediatamente a trasmetterla all’Agenzia delle Entrate che concede o nega autorizzazione ad approvarla. Sostituendo, in relazione alle entrate di natura patrimoniale, all’espressione Agenzia delle Entrate quella di ufficio dell’Ente creditore, ecco un primo non trascurabile adempimento che il responsabile di quell’ufficio potrà trovarsi ad affrontare. Ma in questi casi rappresenterà atteggiamento prudente quello di concedere in ogni caso autorizzazione all’approvazione della proposta di concordato preventivo.
    Le spese di insinuazione al passivo, sostenute dal concessionario incaricato della riscossione, devono essere ammesse al passivo fallimentare, in virtù dell’applicazione estensiva dell’articolo 17 del D.lgs. 112/1999 che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale ritenersi un’esecuzione di carattere generale sull’intero patrimonio del debitore. Secondo Cass. Civ., sez. lav., 26/02/2008, n. 5063, per l’istanza di ammissione al passivo non è neanche richiesto, per l’agente della riscossione (o per qualsiasi altro concessionario), procedere alla previa notifica della cartella di pagamento (o ingiunzione fiscale). Si è a tal proposito sostenuto che nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, la domanda di ammissione al passivo di crediti iscritti a ruolo avviene sulla sola base del ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale (o, mutatis mutandis, dell’ingiunzione fiscale) al curatore fallimentare;
  • l’articolo 88 del D.P.R. 602/1973 disciplina l’istituto dell’ammissione al passivo con riserva, precisando che in questa ipotesi la riserva, nel fallimento, è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o dell’agente della riscossione;
  • l’articolo 89 del D.P.R. 602/1973 precisa che i pagamenti di imposte scadute (e, quindi, anche di sanzioni amministrative pecuniarie) non sono soggetti alla revocatoria fallimentare dell’articolo 67 del R.D. 16/03/1942, n. 267;
  • in merito all’ammissione al passivo in caso di concordato preventivo o Amministrazione controllata l’articolo 90 del D.P.R. 602/1973 assegna all’agente della riscossione l’onere di compiere ogni attività necessaria ai fini dell’inserimento del credito nell’elenco dei crediti della procedura. In caso di contestazioni il credito è comunque inserito in via provvisoria nell’elenco ai fini previsti dagli articoli 176 e 180.

La combinata lettura delle disposizioni citate offre due non trascurabili spunti discussione.
In primo luogo deve attirarsi l’attenzione del lettore sulla circostanza che gli articoli del D.P.R. 602/1973 si riferiscono sempre all’Agenzia delle Entrate, interessandosi ovviamente solo di entrate di natura erariale, niente precisando in ordine ad entrate di competenza di enti locali, mentre l’articolo 33 del D.lgs. 112/1999 accenna in modo più generico ad Enti Creditori e concessionario. In assenza di precisazioni di segno diverso ed in armonia con l’intero impianto normativo, si è autorizzati a ritenere che tutte le disposizioni citate siano relative non solo ad entrate erariali, ma coinvolgano anche entrate di competenza dell’ente locale e cosi, nel caso considerato dall’articolo 87, D.P.R. 602/1973, è da ritenersi che l’agente della riscossione sia legittimato a presentare istanza di fallimento anche laddove agisca per conto di enti locali per entrate di loro spettanza.
In secondo luogo è da ritenere che tutte le facoltà ed i poteri previsti dal D.P.R. 602/1973 non siano riconosciuti al solo agente della riscossione territorialmente competente (oggi ADR.) laddove agisca tramite ruolo, ma anche al concessionario ex articolo 52, comma 5, lettera b), D.lgs. 447/1997, o allo stesso Ente creditore, allorché proceda con ingiunzione fiscale (o atto di accertamento esecutivo) per crediti dell’ente locale, atteso che non pare legittimo revocare in dubbio la piena applicabilità del capo IV del titolo II del D.P.R. 602/1973 in osservazione alla procedura di riscossione disciplinata dal R.D. 639/1910 giusto l’articolo 4, comma 2-sexies, D.L. 209/2002.

In ogni caso e nell’eventuale dubbio, si consiglia gli enti locali di contrattualizzare con il proprio eventuale futuro concessionario della riscossione (oggi con ADR) l’obbligo di curare ogni procedura esecutiva in conformità agli articoli 87-90, D.P.R. 602/1973, ovvero inserire tale obbligo nei regolamenti approvati dal comune ai sensi dell’articolo 52, D.lgs. 446/1997.

In conclusione, quindi, può dirsi che:

  • sia che si agisca con ruolo o con ingiunzione fiscale le regole da seguire per l’insinuazione del credito sono contenute negli articoli 33 e 34 del D.lgs. 112/1999 e negli articoli 87-90 del D.P.R.  602/1973;
  • ­le disposizioni richiamate si applicano ad entrate erariali e ad entrate di spettanza dell’Ente locale (sanzioni amministrative comprese) e sono operative sia prima che dopo la formazione del ruolo o la notificazione dell’ingiunzione fiscale;
  • salvo situazioni del tutto straordinarie, ove paia tuzioristicamente opportuno che l’Ente creditore, prima della formazione del ruolo, agisca autonomamente come sopra indicato, all’insinuazione dei crediti provvede l’agente della riscossione (ADR) e all’Ente creditore residua solo il compito di iscrivere la somma a ruolo, ancorché si abbia già conoscenza dell’apertura (od anche chiusura) di una procedura concorsuale;
  • ­in ogni caso occorre evitare che rimangano pratiche non trattate (ancorché solo in via burocratica). L’ufficio deve agire con iscrizione a ruolo anche laddove abbia la certezza della scarsa possibilità di recupero della somma dovuta. L’unica possibilità di astenersi legittimamente dal compiere azioni esecutive è concessa, come visto, dall’articolo 1, comma 168, della Finanziaria 2007 con cui si prevede che gli enti locali stabiliscano per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di mancata indicazione da parte degli enti locali l’importo minimo rimane quello fissato in esecuzione dell’articolo 25 legge 289/2002 pari a 12 euro. Niente però esclude che, nell’ambito della propria autonomia impositiva, gli enti locali, possano prevedere all’interno dei regolamenti comunali di cui all’articolo 52 del D.lgs. 446/1997, coraggiose disposizioni che consentano agli uffici dall’astenersi da procedere ad esecuzione forzata od altro in presenza di dichiarato fallimento o altre procedure concorsuali.

 

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