Prelievo coattivo in caso di omicidio stradale (parte I)
In caso di rifiuto alla sottoposizione al test alcolemico o a quello volto a verificare l’assunzione di droghe, prima facie il conducente risponde penalmente del reato contravvenzionale – rispettivamente artt. 186, comma 7 e 187, comma 8, c.d.s. – ma ciò lascia irrisolto il problema dell’accertamento della circostanza aggravante di cui agli artt. 589-bis e 590 bis c.p.
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