Poteri di accertamento del personale del trasporto pubblico

Gli ispettori dell’azienda di mobilità devono sanzionare i veicoli soltanto nelle aree in concessione alla società e sulle corsie preferenziali riservate agli autobus, ciò perché deve essere interpretata in senso restrittivo la norma ex art. 17, commi 132 e 133, della legge 127/97 che costituisce pur sempre una deroga all’art. 12 C.d.S. che indica i soggetti legittimati a rilevare le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale.

Due i verbali annullati, il primo caso per l’auto in sosta negli spazi riservati ai motorini mentre il secondo la macchina risulta posteggiata nell’area destinata ai residenti ma non espone il relativo pass. In entrambe le ipotesi non possono essere gli ispettori dell’azienda tpl a sanzionare il trasgressore, che devono occuparsi anzitutto delle fermate dei bus.
Nella specie il veicolo multato non intralcia o impedisce la circolazione dei mezzi pubblici e dunque il personale della compagnia dei trasporti non può multarlo: è già un’eccezione che possano sanzionare le auto sulle corsie preferenziali, che non sono aree in concessione.

Consulta la sentenza n. 1722/2018, Giudice di Pace di Milano

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