Porto d’armi e criminalità organizzata
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2999/2016 ha ribadito che l’Autorità di polizia può ragionevolmente disporre il divieto di detenere armi, ovvero la revoca di una licenza o il diniego del suo rinnovo, quando il suo titolare sia un congiunto di un appartenente alla criminalità organizzata (ovvero comunque abbia collegamenti con essa) e abbia consueti rapporti con questi, ovvero ne sia anche saltuariamente convivente.
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