Porto d’armi
La norma di cui all’art. 5 c. 5 della L. 65/1986 dispone espressamente che “gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono portare senza licenza armi”.
Questa norma è inserita all’interno di un sistema normativo fondato sul principio del divieto, che consente il porto di armi solo in seguito al rilascio di un provvedimento permissivo. Pertanto, gli agenti della polizia municipale, ai quali è stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza, possono portare armi senza licenza in quanto detta autorizzazione consegue all’attribuzione della stessa qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Non occorre quindi un provvedimento formale che autorizzi il porto di armi, perché la valutazione sull’idoneità del soggetto è stata già svolta, al momento del rilascio della qualifica.
Novità editoriale:
Depenalizzazione e decriminalizzazione
di Giuseppe Napolitano e Fabio Piccioni
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