Plurime violazioni al Codice della Strada: come comportasi nel caso in cui non sia possibile accertare il luogo della violazione?

A seguito di un sequestro penale, la Polizia Municipale di Trieste ha ricevuto i cronotachigrafi degli autocarri di una società. Svolti i controlli di rito, essendo emerse plurime violazioni al regolamento CEE n. 561/2006 (ai sensi dell’art. 174 c.9, C.d.S.) venivano irrogate numerose sanzioni, rivolte sia ai singoli autisti sia alla società. Quest’ultima ora ricorre in Cassazione, portando sei motivi incentrati su un solo fatto, che li riassume e li comprende tutti: secondo il ricorrente il fatto contestato non sarebbe stato di competenza della Polizia Municipale di Trieste, a causa dell’impossibilità di accertare il luogo in cui le violazioni sarebbero state commesse.

Il parere dei giudici: lecito sostituire il luogo della violazione con il luogo dell’accertamento

I giudici di Piazza Cavour, al contrario, ritengono che sia perfettamente lecito sostituire il luogo della violazione con il luogo dell’accertamento:

“Nell’ipotesi di contestazione di una pluralità di violazioni amministrative commesse in luoghi diversi, come nel caso di specie, in cui vi sia variabilità dei percorsi dei viaggi effettuati dai conducenti dipendenti della ricorrente, la condotta contestata è di natura permanente, poiché svoltasi in varie località e nell’impossibilità di applicare il criterio del luogo di commissione degli illeciti (continuati o dell’ unico permanente), difficilmente individuabile, non può che applicarsi quello residuale del luogo del relativo accertamento”.

Quanto detto conferma che il caso in specie era di perfetta competenza della Polizia Municipale di Trieste.

Inoltre è utile ribadire che il regolamento CEE n. 561/2006, citato dal ricorrente, ha il fine di garantire la sicurezza stradale imponendo agli autotrasportatori degli Stati dell’Unione periodi di riposo. Nulla afferma invece in merito alle modalità di ripartizione delle competenze per l’erogazione di eventuali sanzioni a riguardo.

Consulta la Sentenza n. 1733 del 23.1.2017, Corte di Cassazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *