Personale

È illegittimo il licenziamento di un dipendente comunale in considerazione dell’asserita prestazione di attività professionale, tuttavia svolta “non a titolo oneroso”, a favore di un privato cittadino, senza la prescritta autorizzazione, in quanto a prescindere dalle eventuali conseguenze che avrebbero potuto scaturire dallo svolgimento di un’attività professionale prestata a titolo gratuito in mancanza di autorizzazione, la pacifica assenza di qualsivoglia retribuzione percepita nella fattispecie rappresenta un elemento incompatibile con la sanzione impugnata.
Il carattere espulsivo del licenziamento, la gravità delle sue conseguenze, gli effetti permanenti che il medesimo è destinato a produrre, collocano infatti lo stesso al vertice dell’apparato sanzionatorio di cui dispone il datore di lavoro, ciò che avrebbe reso indispensabile differenziare, o quantomeno meglio motivare, la sua applicazione ad un caso come quello di specie, in cui l’asserita attività professionale è stata prestata occasionalmente e a titolo gratuito.

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