Permessi di soggiorno falsi

Per escludere la punibilità nel caso di creazione di permessi di soggiorno falsi o di alterazione di permessi veri occorre che la falsificazione sia “grossolana” e, cioè, immediatamente riconoscibile “ictu oculi” da chiunque, senza necessità di particolari indagini.

Corte di Cassazione Penale sez. VII 28/2/2024 n. 8731

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