Penalmente rilevante anche l’uscita per servizio se non certificata nel sistema di rilevazione delle presenze

Il dipendente pubblico che per esigenze di servizio si allontana dal proprio posto di lavoro ha l’obbligo di certificare la propria uscita attraverso il sistema di rilevazione delle presenze, non potendo giustificare ex post il motivo del suo allontanamento dal servizio. Con queste motivazioni la Cassazione Penale (sentenza 49304/2022) ha confermato la condanna, tra i tanti anche della responsabile apicale del servizio, della duplice violazione (truffa aggravata e condanna ex art. 55-quinquies, d.lgs. n. 165/2001) inflitta dai giudici di appello.

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