Patenti militari: indicazioni operative dal Ministero sullapplicazione della sospensione cautelare
Il tema è stato ampiamente dibattuto in occasione della pubblicazione del parere del Consiglio di Stato n. 654 del 15.3.2017, in merito alla distinzione fra patente civile e patente militare. Il Ministero dell’Interno ha ripreso quello stesso documento per fornire alcuni chiarimenti all’interno della circolare prot. 3524/17.
La normativa non è sostanzialmente cambiata dopo l’introduzione delle norme sull’omicidio stradale e sulle lesioni personali stradali. La sospensione o la revoca della patente possono essere applicate solo in relazione all’esistenza di un’effettiva situazione di abuso del titolo abilitativo richiesto per la conduzione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione da cui deriva l’incidente stradale.
Le misure interdittive contemplate dagli artt. 222 e 223 C.d.S. e le sanzioni amministrative accessorie, riguardanti la patente di guida civile rilasciata ai sensi dell’art. 116 C.d.S., non possono essere applicate contemporaneamente anche alla patente militare o assimilata di cui all’art. 138, che può essere revocata unicamente dall’autorità competente.
Nel caso di incidenti verificatisi alla guida di veicoli di servizio, la cui responsabilità ricada su persona titolare di patente militare o assimilata, o patente di servizio, le misure cautelari non possono ricadere sulla patente civile. In ogni caso, l’organo di Polizia Stradale che rileva il sinistro non può provvedere al ritiro di questo documento abilitativo. Dovrà invece limitarsi a segnalare l’incidente all’autorità amministrativa che ha rilasciato la patente stessa, che prenderà i provvedimenti di competenza.
Consulta la Circolare 3524/17 del Ministero dell’Interno
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