Parcheggi a pagamento in periodo estivo
L’articolo 7, comma 1, lettera f) del codice della strada, dispone che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA