Pagamento in misura ridotta non effettuato dal trasgressore e notifica successiva all’obbligato in solido
Qualora il trasgressore non provveda a pagare in misura ridotta entro il 60° giorno una sanzione amministrativa pecuniaria comminatagli a seguito dell’accertamento di una violazione al codice della strada, il Comando, verificata l’inadempienza, al 61° giorno, di prassi, procede ad inviare in notifica il relativo verbale di accertamento all’obbligato in solido che ha, pertanto, nuovi termini per il pagamento in misura ridotta.
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