Ordinanza di rimozione e necessità della comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati

Secondo consolidati principi giurisprudenziali ribaditi dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5513 del 20 giugno 2024, l’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati, adottata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell’eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all’ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti salvo che non vi sia già stata una complessa e specifica interlocuzione con il Comune.
Il Consiglio di Stato, peraltro, ha evidenziato che tale comunicazione a prescindere delle prevedibili conseguenze del procedimento penale avviato nei confronti di alcuni componenti della compagine societaria per il deposito dei rifiuti nella area in questione.

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