Opposizione a sanzione amministrativa

Con la sentenza n. 5705/2018 il Giudice di Pace di Milano ha ribadito che è proprio dell’amministrazione irrogante l’onere di depositare una copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento e alla contestazione o alla notificazione della violazione, provvedendovi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata.

La ricorrente, sanzionata per eccesso di velocità, aveva fondato le sue doglianze sulla mancata omologazione degli autovelox utilizzati per l’accertamento, ritenendo che il riconoscimento del MIT non fosse idoneo e che la taratura avrebbe dovuto essere effettuata nel luogo dell’installazione e che avrebbe dovuto essere allegata al verbale. Inoltre lamentava che l’indicazione dei luoghi della violazione non era stata adeguatamente riportata.

Il Comune opposto, non si era né costituito, né presentato in udienza e non aveva neppure prodotto la documentazione relativa ai verbali impugnati, con la conseguenza che non solo i verbali notificati alla ricorrente sono stati annullati, ma l’Ente è stato anche condannato a rifondere alla donna le spese sostenute per l’opposizione

Consulta la sentenza n. 5705/2018, Giudice di Pace di Milano

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