Omissione di soccorso
La presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l’investitore dal dovere dell’assistenza nei confronti dell’investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile. Ne deriva che l’investitore resta dispensato da detto dovere solo quando si sia accertato che l’aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata.
Corte di Cassazione Penale sez. IV 26/2/2024 n. 8286
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