Omissione di lavori in edifici che minacciano rovina

La norma di riferimento è l’articolo 677 del codice penale:

  1. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina oppure chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 (fattispecie depenalizzata dal d.lgs. n. 507/1999).

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