Omicidio stradale: infrangere i limiti di velocità non è sufficiente per il tribunale
Il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 6366 del 10.2.2017 riguarda un sinistro stradale occorso fra un’auto e un ciclomotore sprovvisto di targa e di specchietto retrovisore, condotto senza indossare il casco. Grazie all’ausilio di alcune perizie e alcuni testimoni il sinistro è stato così ricostruito: il ciclomotore procedeva lungo una strada per la quale vigeva il limite di 70 km/h, quando improvvisamente iniziava una manovra di inversione ad U, non consentita né annunciata. L’auto, che seguiva il mezzo, procedeva ad una velocità sicuramente superiore al limite (fra i 77 e i 94 km/h, stando alle perizie), a ridosso della linea di mezzeria ma all’interno della propria corsia di marcia. Dalla parte opposta stava giungendo un’altra automobile.
Lo schianto, inevitabile, è avvenuto fra la parte anteriore destra dell’auto e posteriore sinistra dello scooter. Era in atto una manovra di sorpasso? L’automobilista poteva fare qualcosa per evitare il sinistro (fatale per la persona alla guida del ciclomotore)? Quale parte della colpa assegnare all’uno e all’altro?
L’eccesso di velocità non è causa del sinistro
I giudici di piazza Cavour sostengono che l’automobilista non possa essere condannato per omicidio stradale in virtù del solo eccesso di velocità. Infatti, anche qualora costui avesse tenuto una velocità rispettosa dei limiti il sinistro si sarebbe verificato comunque. Ciò riflette l’esito della sentenza di primo grado, ribaltata poi dalla Corte d’appello che ha ravvisato nella condotta dell’imputato abbastanza elementi per procedere alla condanna.
Quando si è colpevoli di omicidio stradale?
Prima di proseguire è necessario fare chiarimento sugli elementi necessari affinché si possa configurare una condanna per omicidio stradale. Il soggetto, oltre ad violare le norme del Codice della Strada, deve in qualche modo essere colpevole e causa del fatto.
L’esito: la sentenza di condanna viene annullata
Nel caso in questione l’imputato, pur avendo superato il limite di velocità e quindi infranto una norma del Codice, non avrebbe comunque potuto fare nulla per evitare il sinistro e quindi il decesso dell’altro, nemmeno procedendo a una velocità entro i suddetti limiti.
Anzi, gli ermellini giungono alla conclusione che la manovra possibile, che avrebbe evitato il sinistro, non era esigibile da parte di un conducente di media competenza, anche in relazione all’imprevedibilità dell’inversione messa in atto dal centauro.
La sentenza di condanna viene quindi annullata e rimandata alla Corte d’appello per nuovo esame.
Consulta la Sentenza n. 6366 del 10 febbraio 2017
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