Omessa comunicazione di ospitalità per lo straniero

L’articolo 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’Immigrazione) stabilisce che chiunque dia alloggio a un cittadino straniero, per un periodo superiore alle 24 ore, è tenuto a darne comunicazione entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza.

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