Omessa comunicazione dei dati del conducente in pendenza di giudizio
Se la violazione non è stata contestata nell’immediatezza del fatto, i dati del conducente debbono essere comunicati all’organo accertatore a cura del proprietario del veicolo o di altro obbligato in solido, ai sensi dell‘art. 196 del codice della strada, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione.
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