Nuova disciplina delle visite fiscali e delle fasce orarie di reperibilità
Nella G.U. n. 302 del 29 dicembre è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, n. 206 del 17 ottobre 2017, che approva il Regolamento delle modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonchè dell’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’art. 55-septies, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001.
La nuova disciplina entra in vigore il 13 gennaio 2018.
Vediamo nel dettaglio cosa stabilisce il decreto:
• visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS (art. 1);
• visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale (art. 2);
• fasce orarie di reperibilità: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi (art. 3);
• esclusioni dall’obbligo di reperibilità: i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67% (art. 4);
• il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall’INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata (art. 5);
• variazione dell’indirizzo di reperibilità deve essere comunicato dal dipendente all’amministrazione presso cui presta servizio (art. 6);
• in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato:
– è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta;
– il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio (art. 7);
• qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che:
– deve eccepire il dissenso seduta stante;
– il dissenso deve essere sottoscritto dal dipendente;
– deve sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo (art. 8);
• rientro anticipato al lavoro: il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo (art. 9);
Consulta il D.P.C.M. n. 206/2017
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