Notificazioni

L’art. 201 CdS consente una pluralità di modalità di effettuazione della notificazione delle violazioni stradali e un bando di gara non può legittimamente – o, quantomeno, non può farlo senza un’adeguata motivazione, ove ciò possa eventualmente ammettersi – obbligare i concorrenti a servirsi unicamente del servizio postale per l’effettuazione di tutte le notifiche, ma deve rimettere ai concorrenti, in alternativa all’opzione per il servizio postale, di avvalersi di ogni altra modalità di effettuazione della notifica consentita dalla legge (nella specie, per le notificazioni intracomunali, quella a mezzo di un messo all’uopo autorizzato): in guisa di precostituire le condizioni per la massima riduzione del costo del servizio, nell’interesse non solo dell’amministrazione comunale appaltante, ma anche della collettività e, in ultima analisi, dello stesso trasgressore (cui la sanzione applicabile è quella prevista dal Codice della strada, non incrementabile ad libitum da parte della stazione appaltante il servizio in questione). 

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