Notificazione dei verbali via pec
Con il nuovo decreto del Ministero dell’interno 18 dicembre 2017, in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, scatta l’obbligo della notificazione dei verbali utilizzando la PEC, quando il destinatario ha un domicilio digitale o comunque quando questo ha fornito un indirizzo PEC all’organo di polizia.
Ecco le novità:
– Ambito di applicazione e norme applicabili. Il presente decreto si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del codice della strada, a seguito dell’accertamento di violazioni del codice della strada.
La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del CAD e del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, e successive modificazioni.
– Soggetti nei confronti dei quali è possibile la notificazione mediante PEC. La notificazione dei verbali di contestazione si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:
a) di colui che ha commesso la violazione, se e’ stato fermato ed identificato al momento dell’accertamento dell’illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC;
b) del proprietario del veicolo con il quale e’ stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione ai sensi dell’art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale.
Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l’indirizzo PEC dell’autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, deve essere ricercato, dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.
– Contenuto del documento informatico da notificare. Il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione deve contenere nell’oggetto la dizione «di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato:
a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
a1) la denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell’atto;
a2) l’indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonche’, se diverso, di chi ha curato la redazione dell’atto notificato;
a3) l’indirizzo ed il telefono dell’ufficio presso il quale e’ possibile esercitare il diritto di accesso;
a4) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo e’ stato estratto ovvero le modalita’ con le quali e’ stato comunicato dal destinatario;
b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione;
c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.
– Termini per la notificazione mediante posta elettronica certificata. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel codice della strada, gli atti si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del codice della strada, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati ai soggetti, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC.
La ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.
Qualora la notificazione mediante PEC degli atti non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell’avviso di mancata consegna ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.
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