Notifica di infrazioni amministrative non andata a buon fine
Il caso. Il Giudice di Pace di Velletri rigettava l’opposizione del proprietario di un veicolo avverso un’ordinanza d’ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa con cui gli veniva contestata la messa in circolazione di un’autovettura sprovvista di polizza RC auto.
Il proprietario del veicolo propone ricorso per cassazione dolendosi della violazione del termine di 90 giorni per la notifica dell’infrazione previsto dall’art. 201 C.d.S.. Secondo il ricorrente, i Giudici avrebbero errato a ritenere efficace il termine di 150 giorni per la notifica.
La Suprema Corte evidenzia che il termine dei 90 giorni invocato dal ricorrente è applicabile al caso di specie in quanto le modifiche introdotte dalla L. n. 120/2010 decorrono dal luglio del medesimo anno e l’infrazione veniva contestata nel settembre 2010.
In ogni caso, la circostanza che il primo tentativo di notifica avvenuto nell’ottobre 2010 non andò a buon fine, poiché il ricorrente risultava trasferito presso diverso indirizzo, e che solo il secondo tentativo effettuato nel marzo 2011 presso lo stesso indirizzo andò a buon fine, «dà conto della legittimità del procedimento».
La Corte rileva inoltre che «in caso di notifica di atti non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso l’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo compimento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. (termini per le impugnazioni)», cioè tra i 15 e i 30 giorni.
I Giudici di legittimità osservano altresì che il Giudice di merito avrebbe dovuto accertare che la notifica fosse stata rinnovata subito «dopo la ricezione delle più specifiche risultanze anagrafiche ricevute dall’ente locale» necessarie per procedere ad una successivo tentativo di notifica. La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio la decisione impugnata.
Consulta l’ordinanza n. 28618/2017, Cassazione civile
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