Non è reato imbrattare un muro se abbellisce una parete già sporcata da ignoti
La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 aprile 2016, n. 16371, ha confermato le pronunce dei precedenti gradi di giudizio circa l’assoluzione di un “writer” imputato dei delitto di cui all’art. 639, comma 2, del Codice Penale (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) per avere imbrattato un muro posto sulla pubblica via con diverse bombolette di colore spray”, perché il fatto non costituisce reato.
La Suprema Corte ha richiamato le motivazioni del primo grado di giudizio, durante il quale è stato rilevato come“la parete in questione era già stata completamente imbrattata e deturpata da ignoti; che l’imputato aveva agito con l’intento di abbellire la facciata e di effettuare un intervento riparatore, realizzando un’opera di oggettivo valore artistico”; parimenti, in appello è stato sottolineato che l’atto “astrattamente configurabile come reato, non è punibile per la sua particolare tenuità, derivante dalla circostanza che il muro in questione era già stato deturpato da ignoti e quindi l’intervento del M. non determinava, ben vedere, alcun danno”.
Tenuto conto che l’imputato era risultato vincitore di un bando inteso a rivalutare una piazza cittadina mediante l’intervento di uno “street artist”” e “prendendo in considerazione le modalità della condotta, l’esiguità dei danno e la non abitualità dei comportamento”, in ragione della particolare tenuità del fatto, la Corte di Cassazione ha giudicato non punibile l’autore della scritta artistica.
Consulta la sentenza della Corte di Cassazione n. 16371/2016
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