Niente onorari se l’Amministrazione sta in giudizio personalmente

Un privato proponeva opposizione al Giudice di pace di Milano avverso una cartella esattoriale relativa a 24 sanzioni amministrative per divieto di sosta, sostenendo di non aver mai ricevuto notificazione né dei verbali di contestazione delle infrazioni, risalenti al 1996, né della stessa cartella esattoriale, di cui aveva avuto contezza solo nel mese di aprile 2005. Dopo essere uscito vittorioso in primo grado, il Tribunale accoglie l’appello dell’ente di riscossione e condanna l’appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Il privato tuttavia ricorre in Cassazione poiché ritiene di nulla dover pagare a titolo di onorari professionali: la controparte infatti non aveva incaricato alcun avvocato ma si era avvalsa della facoltà, prevista per i processi di opposizione a sanzioni amministrative, di stare in giudizio da sola.

La Suprema Corte, pur confermando la legittimità della decisione impugnata, ha dato ragione al ricorrente sulle spese, perché “l‘autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando – come nel caso in esame – sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (il che è consentito dall’art. 23, 5 °cc. 1. n. 689/1981), non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente  affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”.

Leggi la Civile Sent. Sez. 2 Num. 8413 Anno 2016


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