Nessun obbligo dell’Ente di riaprire il procedimento disciplinare in caso di assoluzione penale del dipendente
Il dipendente che abbia concordato in sede di giudizio del lavoro una sanzione disciplinare diversa, da espulsiva (licenziamento) a conservativa (sospensione da servizio per sei mesi), non può richiedere al giudice l’obbligo della PA alla riapertura del procedimento disciplinare, ormai concluso, anche se sia stato successivamente assolto in sede penale. Infatti, per la Cassazione (Sez. Lavoro, sentenza n. 7358/2024) non esiste un obbligo di riapertura del procedimento disciplinare, potendo uno stesso fatto essere considerato irrilevante sotto il profilo penalistico e nel contempo avere una rilevanza disciplinare tale da risultare persino idoneo a giustificare il licenziamento.
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