Necessaria individuazione del responsabile della contaminazione ai fini della bonifica

Come più volte osservato dalla giurisprudenza amministrativa e di recente anche nella sentenza del TAR Lombardia Sez. IV n. 1879 del 18 luglio 2023, l’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario dell’area non esclude il potere/dovere dell’amministrazione di individuare il responsabile dell’inquinamento ai sensi dell’art. 244, co. 2, d.lgs. 152/2006 né elide il dovere di quest’ultimo di porre rimedio all’inquinamento stesso.

Infatti, l’identificazione del responsabile ad opera della provincia o della città metropolitana ex art. 244 cod. amb. costituisce, infatti, un’attività doverosa posta a presidio del principio “chi inquina paga” e del primario interesse alla rimozione della fonte dell’inquinamento.

Pertanto, fintanto che siffatto interesse non trovi piena soddisfazione con la completa rimozione delle passività ambientali, permane il dovere, sancito dall’art. 244, co. 2, cod. amb., di identificare il soggetto autore della contaminazione.

Sul punto, il Tribunale ha osservato che – sebbene, per un orientamento giurisprudenziale, colui che assume su di sé volontariamente l’obbligo di bonifica è per ciò stesso vincolato a portare lo stesso a termine – l’esigenza di individuare il responsabile nonostante la pendenza di un procedimento di bonifica è rafforzata dal diverso orientamento secondo cui la volontaria iniziativa del proprietario incolpevole permane fintanto che vi sia la sua adesione, di tal che, ove sopravvenisse l’indisponibilità del proprietario, la procedura di bonifica si arresterebbe senza che l’amministrazione preposta alla tutela ambientale disponga di poteri coercitivi delle misure di ripristino, queste potendo essere imposte solamente al responsabile dell’inquinamento .

Al contempo, il dovere dell’amministrazione di provvedere in proprio alla bonifica dell’area contaminata scatta unicamente quando il responsabile non sia individuabile o non provveda, sempre che non vi abbia provveduto il proprietario del sito né altro soggetto interessato (art. 244, co. 4, cod. amb.).

Pertanto, alla luce del carattere volontario dell’intervento del proprietario incolpevole e della natura residuale della bonifica ad opera della pubblica amministrazione, la mancata identificazione del responsabile determinerebbe la frustrazione sia del principio “chi inquina paga”, sia, ancor più in radice, dell’interesse pubblico alla rimozione dell’inquinamento.

di Gabriele Mighela

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