Multe per eccesso di velocità e rispetto dei principi di trasparenza, legalità e imparzialità

A seguito dei verbali per eccesso di velocità contestati ad un automobilista il Giudice di Pace di Fondi ritiene che non sia stato rispettato il principio cardine del buon andamento della pubblica amministrazione in quanto:

– l’ente pubblico non dà adeguata prova che l’autovelox mobile utilizzato per la contestazione sia stato presegnalato tempestivamente;
– vi è una presegnalazione esistente, ma relativa a un’apparecchiatura fissa, posto che in tal caso la presenza di un’apparecchiatura mobile darebbe comunque luogo a un controllo a sorpresa contrastante con la ratio legis dei controlli di velocità;
– non è adeguatamente segnalato neanche il punto di rilevamento, ovverosia quello in cui l’autovelox mobile si trova materialmente;
– manca il verbale periodico di verifica della perfetta funzionalità dell’autovelox.

Il Giudice ha anche rilevato che, in caso di irregolarità della presegnalazione, “non può pretendersi dal conducente, che non sa se e dove è collocato l’autovelox, di stare a “centellinare” i chilometri sul tachimetro invece di guidare con attenzione, guardando la strada”.

La sentenza ha pertanto accolto il ricorso dell’automobilista, ritenendo fondate le doglianze prospettate circa l’irregolarità della segnaletica stradale e l’illegittimo utilizzo dell’autovelox per insussistenza delle prescritte verifiche e tarature.

Consulta la sentenza Giudice di Pace di Fondi, n. 187/2018

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