Motivazione dellatto amministrativo
La motivazione dei provvedimenti concernenti il mancato conseguimento dell’idoneità in pubblici concorsi non richieda diffuse e articolate argomentazioni, ma può concretarsi nell’indicazione sintetica delle lacune, delle inesattezze o degli errori, individuati nella prova sostenuta dal candidato, per i quali la commissione esaminatrice è addivenuta alla valutazione contestata. Se è vero, infatti, che il candidato è a conoscenza di alcuni elementi dell’istruttoria procedimentale, ed in particolare, quanto alla prova scritta, delle tracce estratte e dei temi dal medesimo svolti, è anche vero che, in mancanza di qualsivoglia indicazione dalla quale possa evincersi la spiegazione del punteggio espresso in termini numerici, resterebbe irrimediabilmente negato, per effetto di un incompleto assolvimento dell’obbligo motivazionale, il diritto alla emenda degli errori commessi. Non può, infatti, ritenersi esaustiva una motivazione che si limiti, per il tramite del voto numerico, a spiegare al candidato che la valutazione è scaturita da un giudizio di insufficienza più o meno grave, restando in tal modo non conoscibile la valutazione che sta a monte della ritenuta insufficienza, ovvero la ragione per la quale la prova sia stata valutata come insufficiente.
Con maggior impegno esplicativo, non può obliterarsi il diritto del candidato pretermesso di comprendere per quali aspetti la prova dal medesimo sostenuta sia stata valutata come insufficiente, ovvero se tale valutazione sia stata espressa per una carenza nella trattazione, che non abbia affrontato profili richiesti dalla traccia, ovvero per essersi la stessa discostata dalla traccia (c.d. fuori tema), o per aver la trattazione travisato l’oggetto della traccia, o per aver espresso concetti errati o contrastanti con la disciplina di settore, o per essere la prova priva di coerenza o illogica, o concettualmente scarna, o caratterizzata da incompleta assimilazione degli istituti fondamentali della disciplina, da insufficiente maturità critica, o da scarsa proprietà lessicale, o da errori sintattici o grammaticali. Il punteggio numerico, esprimendo l’indice di apprezzamento della prova, presuppone il complesso delle valutazioni doverosamente espletate su ciascuno degli aspetti della prova del candidato, valutazioni che, peraltro, in mancanza di qualsivoglia, pur sintetica o implicita indicazione motivazionale, restano non conoscibili, e, talvolta, non comprensibili, in contrasto con il principio di trasparenza dell’azione amministrativa e con illegittima pretermissione del diritto del candidato di correggere, in future competizioni, come nel prosieguo della vita professionale, i propri errori. Deve ritenersi, pertanto, che l’obbligo giuridico di motivazione non possa non comprendere le valutazioni a monte del punteggio numerico, ovvero il perché, date le tracce estratte e data la prova sostenuta dal candidato, tale prova sia stata valutata con il punteggio assegnato. La determinazione sufficientemente precisa dei criteri di valutazione e l’indicazione di una griglia di valutazione atta ad esplicitare l’iter logico seguito nella valutazione devono essere unirsi all’indicazione degli elementi della prova del candidato in relazione ai quali si è addivenuti alla valutazione concretamente espletata. Una simile considerazione appare giuridicamente imposta dall’art. 3 della legge 241/1990, laddove testualmente richiede che l’esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione debba essere correlata alle risultanze dell’istruttoria, risultanze che, in una procedura selettiva, non possono non comprendere le prove espletate dai candidati.
In mancanza di un qualsivoglia riferimento concreto alla prova del candidato, il punteggio numerico si risolve in un dogma astratto, in contrasto con il necessario sillogismo logico che deve presiedere alla esplicitazione delle ragioni della determinazione. Il concreto riferimento alla prova del candidato può estrinsecarsi in sintetiche note a margine o in calce all’elaborato, atte ad indicare le lacune, gli aspetti della prova ritenuti non sufficienti o illogici, gli errori gravi e le inesattezze concettuali, tali che l’interessato possa soddisfare la propria pretesa conoscitiva delle ragioni della determinazione, in chiave correttiva e migliorativa della propria strutturazione culturale e professionale.
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