Mobbing nei confronti del vice comandante della Polizia Locale
Il caso. Un vicecomandante della Polizia Locale di un Comune ha adito il giudice del lavoro al fine di farsi riconoscere i danni subiti per una serie di comportamenti vessatori subiti dalla propria amministrazione. Il Tribunale di prime cure ha accertato i contenuti vessatori subiti dal vicecomandante da parte della propria amministrazione che, nonostante il ruolo rivestito, lo aveva lasciato privo di uomini al suo comando e di mezzi adeguati per espletare i suoi compiti, nel periodo di tempo dedotto in giudizio, e che fosse stato reiteratamente svilito, con singoli episodi, il ruolo a lui assegnato di Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa, con relativa condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal dipendente.
La Suprema Corte conferma la sentenza dei giudici di appello con il conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal vicecomandante, rientrando le condotte vessatorie contestate all’amministrazione nelle ipotesi di mobbing.
Consulta la sentenza n. 10285/2018, Cassazione civile
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