Mancanza delle cinture di sicurezza e contestazione immediata
Secondo il dettato normativo di cui all’art. 172 “Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini”, prevede che il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6 e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f) , del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia.
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