Manca il bancomat al parchimetro? La sanzione è illegittima

L’articolo 1 della legge di stabilità 2016, al comma 901, indica chiaramente che dal 1º luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del codice della strada (“dispositivi di controllo di durata della sosta”).

Quali sono le disposizioni citate? È presto detto: “a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”. Questo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 15 citato sopra.

In questa sede ci interessano particolarmente gli effetti di questo testo sulla sosta a pagamento: laddove non sia implementata la possibilità di pagare la sosta al parchimetro attraverso bancomat o carta di credito le eventuali sanzioni elevate sono illegittime, lo ha confermato anche la recente sentenza 1079/2017, del Giudice di Pace di Firenze.

Il ricorrente, dopo aver lasciato l’auto in sosta all’interno di un posteggio a pagamento, non avendo monete e non potendo pagare in alcun altro modo, si allontanava per il tempo necessario alla consumazione di un caffè e a cambiare il denaro. Al suo ritorno trovava la sanzione sotto il tergicristallo dell’auto.

Il Giudice, accogliendo il ricorso, ricorda che l’unica eccezione prevista alla norma è l’impossibilità tecnica di dotare i parchimetri di bancomat. Non avendo il Comune di Firenze ha allegato alcuna argomentazione in questo senso, l’esito del ricorso è positivo e il verbale di accertamento annullato.

Consulta la Sentenza n. 1079 del 24.4.2017, Giudice di Pace di Firenze

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