Malattia e interruzione ferie

L’ARAN, con orientamento operativo n. CFL66, risponde alle problematiche relative alla malattia e interruzione di ferie.
Secondo quanto espressamente previsto dall’art. 28, comma 16, del CCNL 21/05/2018, ai fini dell’interruzione del godimento delle ferie è necessario che intervenga una malattia che presenti almeno una delle seguenti caratteristiche:
– sia di durata superiore a 3 giorni (quindi almeno 4 giorni);
– abbia comportato il ricovero ospedaliero.
Pertanto, nel caso prospettato di assenza per terapia salvavita di durata pari a un giorno, l’effetto interruttivo è ritenuto ammissibile solo se la stessa fosse avvenuta in regime di ricovero ospedaliero, in conformità alle previsioni dell’art. 37 del medesimo CCNL 21/05/2018.

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