L’ordinanza di smaltimento dei rifiuti è di competenza del Sindaco
L’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede, espressamente, al comma 3, che spetti al Sindaco l’adozione dell’ordinanza con cui dispone le operazioni necessarie alla rimozione, all’avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, fissando altresì il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
La giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, ha ribadito in diverse pronunce tale indicazione di competenza.
Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, il suddetto art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, che attribuisce espressamente al Sindaco la competenza ad emanare ordinanze in materia di rimozione dei rifiuti, prevale sulla norma generale di cui all’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000, in quanto disposizione speciale sopravvenuta – T.A.R. Veneto, Venezia, n. 943 del 26 Agosto 2019.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata era stata adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune invece che dal Sindaco, per cui la stessa è stata ritenuta viziata per incompetenza, con conseguente accoglimento del ricorso.
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