Limiti di velocità in autostrada
La decisione di non innalzare il limite di velocità in autostrada a 150 km/h è insindacabile e non contrasta con i principi della Costituzione.
Gli enti proprietari delle strade hanno facoltà discrezionale di fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi diversi da quelli fissati con carattere generale dall’ad. 142 del codice della strada in riferimento a determinate strade o tratti di strada ed in considerazione dello stato dei luoghi, purché entro i limiti massimi di velocità dettati dall’art. 142, comma 1, c.d.s., sottolineandosi come l’esercizio di tale facoltà discrezionale non sia sindacabile in sede giurisdizionale.
Infatti, nel caso specifico della fissazione di un limite di velocità, quando la prescrizione viene imposta dalla Pubblica Amministrazione in virtù dell’esercizio di un suo potere valutativo discrezionale circa la condizione dei luoghi o con riferimento ad altri fattori che importino la pericolosità della circolazione e rimanendo nell’ambito dei poteri alla stessa conferito dalla legge, il giudice non è legittimato ad interferire sull’attività della P.A. e travolgere, ancorché incidentalmente, quella che resta una valutazione di merito, propria di quest’ultima, che non coinvolge il superamento dei limiti di legittimità.
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