Limitazioni del traffico: deroghe per le farmacie
IL CASO
La giunta comunale dispone la chiusura al traffico di parte del territorio comunale, concedendo una deroga per le attività di carico e scarico solamente al teatro comunale, con esclusione di ogni altro esercizio. Un farmacia inserita all’interno della costituenda z.t.l. si duole della mancata considerazione delle necessità di approvvigionamento continuo di medicinali e del diritto alla salute degli utenti della stessa, che verrebbe irrimediabilmente compromesso per effetto della chiusura al traffico della piazza in cui essa opera, obbligando così le fasce più deboli della popolazione, anche con difficoltà deambulatorie, ad andare a procurarsi i farmaci senza mezzi di locomozione.
LA DECISIONE
Il tar obbliga l’Amministrazione a considerare tutti gli interessi pubblici coinvolti nelle operazioni di chiusura al traffico del territorio comunale, statuendo l’illegittimità del provvedimento impugnato poiché “la Farmacia avrebbe dovuto tenersi esclusa da tale possibilità di autorizzazione in deroga, nonostante che per essa si possano porre esigenze peculiari rispetto a tutti gli altri esercizi commerciali, per la particolare frequenza dell’approvvigionamento dei farmaci e per le esigenze della clientela della farmacia soprattutto nei casi di trasporto di prodotti voluminosi e pesanti (ad es. bombole per l’ossigeno terapia)”.
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