Legittimo determinare le tariffe del parcheggio sulla base dell’ISEE

Non viola l’art. 23 della Costituzione e neppure l’art. 7 comma 1 lettera f) del d.lgs. n. 285 del 1992 la deliberazione del Consiglio comunale che determina le tariffe relative alla concessione ai residenti dell’abbonamento annuale per la sottozona di residenza diversificandole in base all’attestazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente individuale.

Il pagamento della somma in questione non rientra né nella nozione di tributo né in quella di prestazione patrimoniale imposta, bensì in quella di corrispettivo di un’utilizzazione particolare della strada rimessa alla volontà dell’utente, il quale ben potrebbe optare per una scelta differente ed alternativa.

Il collegamento tra tariffa di sosta ed Isee risponde ad equità sostanziale, perché consente di applicare un onere differenziato in relazione alla condizione economica dell’abbonato, facendo partecipare in modo corretto l’utente alla copertura del costo della manutenzione della strada e dei servizi pubblici.

Consulta la sentenza TAR Piemonte, n. 90/2018

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