Le pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi urbani rientranti nel centro storico sono beni culturali
Le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell’ambito dei Centri Storici, ai sensi del comma 1 e del comma 4, lettera g), dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sono qualificabili come beni culturali indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice. Tali beni appartenenti a soggetti pubblici sono, quindi, da considerare beni culturali ope legis, rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela di cui alla parte II del Codice fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario ex,art.12).
Ai sensi dell’art. 21 comma 4 l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. L’esecuzione di opere di qualunque genere su tali beni culturali, perché ricompresi nell’art. 10 d.lgs. 42/2004, in assenza di autorizzazione, è pertanto punita ex art. 169 d.lgs. 42/2004, salvi gli effetti del cd. decreto rilancio.Con tale motivazione la Corte di Cassazione, con sentenza n. 31521 del 11 novembre 2020 ha ritenuto esistente il fumus dei reati ex art. 172, in relazione all’art. 45 del d.lgs. 42/2004 e 169, in relazione all’art. 21 del d.lgs. 42/2004 in cui all’indagato era stato contestato di avere, quale titolare di un esercizio commerciale, eseguito una struttura in zona soggetta a vincolo di tutela ex art. 10 comma 4 lett. g) d.lgs. 42/2004, in assenza di autorizzazione della Soprintendenza ex art. 21 comma 4 d.lgs. 42/2004.
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