Le misure emergenziali incombono anche sul proprietario non colpevole.
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1147 del 2 febbraio 2023 ha chiarito che in materia di inquinamento, l’impossibilità di imporre le misure di bonifica al proprietario non responsabile della contaminazione si giustifica, per la natura sanzionatoria di questa misura.
Però, diverso discorso si deve, invece, fare per le misure di prevenzione le quali, al pari della messa in sicurezza di emergenza, non hanno questa natura, ma costituiscono prevenzione dei danni e sono imposte dal principio di precauzione e dal correlato principio dell’azione preventiva gravando sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente solo perché egli è tale senza necessità di accertarne il dolo o la colpa.
L’art. 245 del d.lgs n. 152 del 2006 infatti recita che : “Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di un terreno deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242.
Tale disposizione normativa prevede, dunque, come possibile a carico del proprietario la prescrizione di misure di prevenzione allorquando venga rilevato il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione a prescindere dall’accertamento di qualsiasi responsabilità.
di Gabriele Mighela
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