Le misure di salvaguardia nella giurisprudenza del Tar

Il Tar Lombardia con sentenza n.1879/2024 ha chiarito la natura delle cosiddette “misure di salvaguardia”.
Il tribunale, in una prospettiva esclusivamente cautelare, ha affermato che esse sono regole di diritto intertemporale utilizzate in urbanistica allo scopo di evitare che nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’approvazione definitiva di un piano, il rilascio di provvedimenti che consentono attività edificatorie (o comunque trasformative) del territorio, alla stregua per lo più di norme maggiormente permissive, possa comprometterne l’assetto per come “progettato” e pensato negli strumenti adottati. Esse si concretizzano nella doverosa sospensione dei procedimenti finalizzati al conseguimento di ridetti titoli, fino all’approvazione del nuovo strumento urbanistico pianificatorio, e in attesa della sua entrata in vigore, alla stregua del quale dovrà assumersi la determinazione definitiva.
L’esigenza sottesa alle misure di salvaguardia è, dunque, di carattere conservativo e si identifica nella necessità di evitare che le richieste dei privati -fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, in quanto in fieri, e quindi potenzialmente modificata- finiscano per alterare profondamente la situazione di fatto e, di conseguenza, per pregiudicare definitivamente proprio gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica, rendendo estremamente difficile, se non addirittura impossibile, l’attuazione del piano in itinere.
Attesa l’evidente ratio conservativa e precauzionale delle misure di salvaguardia, pertanto, appare ragionevole la estendibilità alle misure introdotte con riferimento ad una riserva naturale della disciplina prevista dall’art. 12, co. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, volta a scongiurare l’operatività di interventi di trasformazione del suolo interessato da un nuovo assetto pianificatorio nelle more della definizione dell’iter approvativo del piano della riserva: e ciò tanto più ove la misura, in luogo di una mera sospensione della decisione in ordine al rilascio dei permessi edificatori, come stabilito dall’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, preveda un vero e proprio divieto di realizzazione di nuovi interventi edificatori.

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