Lavoratori assenti per infortunio sul lavoro: non devono rispettare le fasce di reperibilità

Al fine di chiarire l’ambito di applicazione del D.M. 17 ottobre 2017, n. 206, con particolare riguardo all’art. 4 e alla mancata previsione degli obblighi di reperibilità a carico dei dipendenti infortunati sul lavoro, si rende noto il parere dell’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la p.a. del 20/2/2018, formulato con l’allegata nota n. 0000246 dell’8 febbraio 2018.

Il quesito fa riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Fondazione IRCCS, in ordine alle cause di esclusione, per i dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali dal D.M. 17 ottobre 2017, n. 206. In particolare, l’Istituto chiede indicazioni in merito alla eliminazione, tra le predette cause, dell’infortunio sul lavoro.

Nei casi di infortunio sul lavoro, l’art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 attribuisce all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) la competenza relativa “agli accertamenti alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati”. Quindi, come precisato anche nella relazione illustrativa al decreto n. 206 del 2017, l’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall’obbligo di reperibilità, “poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’INPS rientrando piuttosto tra le competenze dell’INAIL”.

Anche l’INPS, nel messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 ha precisato di “non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n. 67/1988 – in tema di competenze esclusive dell’INAIL non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.”

Nei casi di infortunio sul lavoro, quindi, gli accertamenti medico-legali rimangono in capo all’INAIL, secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017.

Consulta il Parere, 20/2/2018, Ufficio legislativo Ministro per la semplificazione e la p.a.

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